Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e in conformità agli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale 2006-2008, azioni programmate e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito e la sindrome metabolica, considerate patologie di alto interesse sociale»;

          b) al comma 2:

      1) alla lettera e), la parola: «post-diabetiche» è sostituita dalle seguenti: «croniche correlate alla malattia diabetica»;

      2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei medici di medicina generale territoriale».